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L'ITALIA RIPUDIA LA GUERRA COME STRUMENTO DI OFFESA ALLA LIBERTÀ
DEGLI ALTRI POPOLI E COME MEZZO DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI
(Costituzione della Repubblica Italiana Articolo 11)
Questo «principio fondamentale» è stato considerato,
a dispetto delle intenzioni dei Costituenti, compatibile con la partecipazione
dellItalia alle recenti e, peggio, alle future guerre preventive.
Perché sia invece attuato e diventi vincolante, occorre una legge
che stabilisca che cosa è lecito e che cosa è illecito allItalia
in materia di azioni militari.
Questa legge non esiste. Questa legge è necessaria.
La Costituzione prevede che i cittadini possano proporre al Parlamento
un testo di legge. Con cinquantamila firme di elettori italiani, queste
«Norme per lattuazione del principio del ripudio della guerra
sancito dallarticolo 11 della Costituzione e dallo Statuto dellOnu»
possono essere depositate in Parlamento per diventare legge.

NORME DI ATTUAZIONE DEL RIPUDIO DELLA GUERRA
SANCITO DALL'ART. 11 DELLA COSTITUZIONE
Art. 1
(Ripudio della guerra)
- La realizzazione di un ordinamento internazionale
che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni, di cui all'art.
11 della Costituzione, non può essere perseguita facendo
ricorso allo strumento della guerra.
- Per "guerra" si intende qualunque
intervento armato di uno o più Stati che, a causa del ricorso
massiccio alla violenza, sia idoneo a provocare la morte, la mutilazione
o il ferimento di persone innocenti o a produrre distruzioni indiscriminate
o a causare gravi alterazioni dell'ambiente naturale.
- La difesa della patria, di cui all'art.
52 della Costituzione, si esercita nell'ambito delle disposizioni
dell'art. 51 della Carta delle Nazioni
Unite.
Art. 2
(Prevenzione dei conflitti)
- L'Italia coopera alla soluzione pacifica delle
controversie internazionali, a norma del Capo
VI della Carta delle Nazioni Unite.
- Fino a quando non avranno attuazione gli articoli
43, 45 e 47 della Carta delle Nazioni
Unite, l'Italia potrà fornire soltanto formazioni non armate,
nonché contingenti militari per il mantenimento della pace ("caschi
blu") con il consenso delle parti interessate. I relativi accordi
dovranno essere autorizzati dalle Camere in conformità all'art.
80 della Costituzione.
Art. 3
(Inammissibilità di ulteriori interventi armati)
- Le forze armate italiane non possono compiere
interventi militari all'estero in contrasto con le disposizioni di cui
agli articoli precedenti.
- I fatti commessi nel corso di operazioni militari
all'estero, eseguite in violazione delle disposizioni di cui sopra,
sono regolati dal diritto penale comune.
- I fatti illeciti e le conseguenze dannose connesse
ad operazioni militari non possono essere sottratti al sindacato giurisdizionale.
Art. 4
(Armi vietate dalle Convenzioni internazionali)
- In attuazione del Trattato di non proliferazione
delle armi nucleari, ratificato con Legge del 24 aprile 1975, n. 131,
della Convenzione che vieta la fabbricazione e l'immagazzinamento di
armi batteriologiche e tossiche, ratificata con Legge dell'8 ottobre
1974, n. 618, della Convenzione che mette al bando la produzione, lo
sviluppo e l'immagazzinamento delle armi chimiche, ratificata con Legge
del 18 novembre 1995, n. 496, sono vietati la produzione, l'introduzione
e il transito nel territorio nazionale delle armi biologiche, chimiche
e nucleari, nonché la loro fornitura ai Paesi esteri.
- Tale divieto si estende alle mine anti-uomo,
alle bombe a grappolo (cluster bombs), ai proiettili e alle munizioni
all'uranio impoverito ("DU") e a ogni altro sistema d'arma
il cui uso sia vietato dalle Convenzioni internazionali.
- Salvo che il fatto costituisca più grave
reato, le violazioni del presente articolo sono punite ai sensi dell'art.
435 del Codice penale.
Art. 5
(Cooperazione con la Corte Penale Internazionale)
- L'Italia fornisce piena collaborazione all'attività
della Corte Penale Internazionale, istituita con il Trattato di Roma
del luglio 1998, ratificato con legge 12 luglio 1999 n. 232, ai sensi
degli articoli 88 e seguenti dello Statuto istitutivo della medesima
Corte.
- È fatto divieto di stipulare accordi
internazionali volti a sottrarre i cittadini di paesi terzi alla giurisdizione
della Corte Penale Internazionale.
Note
art. 1
Costituzione
art. 11:
«L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla
libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione
delle controversie internazionali; consente, in condizioni
di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità
necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia
fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali
rivolte a tale scopo».
Costituzione
art. 52:
«La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti
dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di
lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico
della Repubblica»
Carta
Onu art.51:
«Nessuna disposizione della presente Carta pregiudica il
diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel
caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle
Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non
abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza
internazionale. Le misure prese da Membri nell'esercizio di
questo diritto di autotutela sono immediatamente portate a conoscenza
del Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il
potere ed il compito spettanti, secondo la presente Carta al Consiglio
di Sicurezza, di intraprendere in qualsiasi momento quella azione
che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace
e la sicurezza internazionale».
Note
art.2
Carta Onu - Capo VI
Soluzione pacifica delle controversie
Art.
33
«1. Le parti di una controversia, la cui continuazione
sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della
pace e della sicurezza internazionale, devono, anzitutto, perseguirne
una soluzione mediante negoziati, inchiesta, mediazione, conciliazione,
arbitrato, regolamento giudiziale, ricorso ad organizzazioni
od accordi regionali, od altri mezzi pacifici di loro scelta.
«2. Il Consiglio di Sicurezza ove lo ritenga necessario,
invita le parti a regolare la loro controversia mediante tali
mezzi».
Art. 34
Il Consiglio di Sicurezza può fare indagini su qualsiasi
controversia o su qualsiasi situazione che possa portare ad
un attrito internazionale o dar luogo ad una controversia,
allo scopo di determinare se la continuazione della controversia
o della situazione sia suscettibile di mettere in pericolo
il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Art. 35
«1. Ogni Membro delle Nazioni Unite può sottoporre
qualsiasi controversia o situazione della natura indicata nell'articolo
34, all'attenzione del Consiglio di Sicurezza o dell'Assemblea
Generale.
«2. Uno Stato che non sia Membro delle Nazioni Unite
può sottoporre all'attenzione del Consiglio di Sicurezza
o dell'Assemblea Generale qualsiasi controversia di cui esso
sia parte, se accetti preventivamente, ai fini di tale controversia,
gli obblighi di regolamento pacifico previsti dalla presente
Carta.
«3. I procedimenti dell'Assemblea Generale, rispetto alle
questioni sottoposte alla sua attenzione in virtù di
questo articolo, sono soggetti alle disposizioni degli articoli
11 e 12.»
Art. 36
«Il Consiglio di Sicurezza può, in qualsiasi fase
di una controversia della natura indicata nell'articolo 33,
o di una situazione di natura analoga, raccomandare procedimenti
o metodi di sistemazione adeguati.
«2. Il Consiglio di Sicurezza deve prendere in considerazione
le procedure per la soluzione della controversia che siano già
state adottate dalle parti.
«3. Nel fare raccomandazioni a norma di questo articolo
il Consiglio di Sicurezza deve inoltre tener presente che le
controversie giuridiche dovrebbero, di regola generale, essere
deferite dalle parti alla Corte Internazionale di Giustizia
in conformità alle disposizioni dello Statuto della
Corte.»
Art. 37
«1. Se le parti di una controversia della natura indicata
nell'articolo 33 non riescono a regolarla con i mezzi indicati
in tale articolo, esse devono deferirla al Consiglio di Sicurezza.
«2. Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che la continuazione
della controversia sia in fatto suscettibile di mettere in pericolo
il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale,
esso decide se agire a norma dell'articolo 36, o raccomandare
quella soluzione che ritenga adeguata.
Art. 38
«Senza pregiudizio delle disposizioni degli articoli
33 e 37 il Consiglio di Sicurezza può, se tutte le parti
di una controversia lo richiedono, fare ad esse raccomandazioni
per una soluzione pacifica della controversia.»
Carta
Onu – Art. 43
«1. Al fine di contribuire al mantenimento della pace e
della sicurezza internazionale, tutti i Membri delle Nazioni Unite
s'impegnano a mettere a disposizione del Consiglio di Sicurezza,
a sua richiesta ed in conformità ad un accordo o ad accordi
speciali, le forze armate, l'assistenza e le facilitazioni, compreso
il diritto di passaggio, necessarie per il mantenimento della
pace e della sicurezza internazionale.
«2. L'accordo o gli accordi suindicati determineranno il
numero ed i tipi di forze armate, il loro grado di preparazione
e la loro dislocazione generale, e la natura delle facilitazioni
e dell'assistenza da fornirsi.
«3. L'accordo o gli accordi saranno negoziati al più
presto possibile su iniziativa del Consiglio di Sicurezza. Essi
saranno conclusi tra il Consiglio di Sicurezza ed i singoli Membri,
oppure tra il Consiglio di Sicurezza e gruppi di Membri, e saranno
soggetti a ratifica da parte degli Stati firmatari in conformità
alle rispettive norme costituzionali.»
Carta Onu – Art. 45
«Al fine di dare alle Nazioni Unite la possibilità
di prendere misure militari urgenti, i Membri terranno ad immediata
disposizione contingenti di forze aeree nazionali per l'esecuzione
combinata di una azione coercitiva internazionale. La forza ed
il grado di preparazione di questi contingenti, ed i piani per
la loro azione combinata, sono determinati, entro i limiti stabiliti
nell'accordo o negli accordi speciali previsti dall'articolo 43,
dal Consiglio di Sicurezza coadiuvato dal Comitato di Stato Maggiore.»
Carta Onu – Art. 47
«1. E’ costituito un Comitato di Stato Maggiore per
consigliare e coadiuvare il Consiglio di Sicurezza di tutte le
questioni riguardanti le esigenze militari del Consiglio di Sicurezza
per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale,
l'impiego ed il comando delle forze poste a sua disposizione,
la disciplina degli armamenti e l'eventuale disarmo.
«2. Il Comitato di Stato Maggiore è composto dei
capi di Stato Maggiore dei Membri permanenti del Consiglio di
Sicurezza, o di loro rappresentanti. Ogni Membro delle Nazioni
Unite non rappresentato in modo permanente nel Comitato sarà
invitato dal Comitato stesso ad associarsi ad esso quando l'efficiente
adempimento dei compiti del Comitato richieda la partecipazione
di tale Membro alla sua attività.
«3. Il Comitato di Stato Maggiore ha, alle dipendenze del
Consiglio di Sicurezza, la responsabilità della direzione
strategica di tutte le forze armate messe a disposizione del Consiglio
di Sicurezza. Le questioni concernenti il comando di tali forze
saranno trattate in seguito.
«4. Con l'autorizzazione del Consiglio di Sicurezza e dopo
consultazione con le organizzazioni regionali competenti, il
Comitato di Stato Maggiore può costituire dei sottocomitati
regionali.»
Costituzione – Art. 80
«Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati
internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati
o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio
od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.»
Note
art. 4
Codice
penale - Art. 435
Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti
Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità,
fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti,
asfissianti, accecanti, tossiche o infiammabili, ovvero sostanze
che servono alla composizione o alla fabbricazione di esse, è
punito con la reclusione da uno a cinque anni.
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Dove firmare:
banchetti a Torino e in provincia.
Comuni e anagrafi
Info
gruppo Emergency di Torino: emergency.to@inrete.it
- http://emergency.2you.it
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